Negli ultimi anni abbiamo assistito a tantissime modifiche alla normativa sulla certificazione energetica. Da diversi anni sapete come questa certificazione sia necessaria se volete vendere o affittare casa, ma nel tempo la certificazione è profondamente cambiata, fino ad arrivare al nuovo certificato energetico APE (Attestato di Prestazione Energetica) unico che è entrato in vigore dal 01/10/2015.
Le principali modifiche della nuova normativa riguardano innanzitutto il passaggio da sette a dieci classi energetiche, si parte dalla meno efficiente (la classe G) a quella più efficiente (la classe A4).
Sono previsti inoltre nuovi indicatori, che dovrebbero dare un’indicazione più precisa e dettagliata dell’efficienza energetica di un edificio. Verrà indicata infatti anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’immobile.
Nel decreto è anche specificato esattamente un formato standard da indicare obbligatoriamente in tutti gli annunci immobiliari.
La normativa fissa inoltre i criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica. Potete ugualmente rivolgervi a professionisti che offrono il rilascio certificazioni energetiche APE rapide, ma dovrete stare molto attenti alla qualità, visto che si prevede che molte offerte che si trovano ad esempio su Groupon non sono adeguate alla normativa.
Affidatevi naturalmente a dei professionisti affidabili e ricordatevi che il sopralluogo è obbligatorio, spesso le offerte low cost non ne tengono conto e questo spiega la grossa differenza rispetto ad aziende he operano in modo serio.
Per evitare di ricorrere in sanzioni, vi riportiamo l’articolo 4 comma 7 del decreto: “nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare (IPE), sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format approvato col decreto medesimo”.