Separazione e divorzio: a chi spetta la casa coniugale

Quando due coniugi convengono che la prosecuzione della vita di coppia si protende all’interruzione del vincolo matrimoniale attraverso la separazione o il divorzio.

Quando ciò accade è onere del giudice stabilire a chi spetti l’assegnazione della casa coniugale, a meno che non siano stati stesso gli ex coniugi ad accordarsi bonariamente ( come quando si stipula una separazione consensuale).

Il giudice smuove le proprie intenzioni basandosi su degli elementi particolari, che di solito ineriscono alla presenza di figli, soprattutto se minori.

A cosa serve assegnare la casa coniugale

Lo scopo di assegnare la casa coniugale è quello di preservare i figli dal trauma di dover cambiare casa, un tetto sotto cui sono nati e cresciuti e in cui si racchiudono tutte i loro ricordi. In fondo se la casa è sita in un determinato luogo, i figli hanno stabilito lì la sede della loro istruzione e dei loro rapporti sociali. Per cui il giudice de quo è orientato a far mantenere alla prole una sorta di continuità.

Viceversa, ciò che non inficia sulla decisione del giudice à il fatto che in sede di separazione o divorzio sia stato eccepito l’addebito nei confronti di uno dei coniugi. Motivo per cui viene da sé che l’obiettivo unico è preservare i figli: il giudice quindi andrà a favorire il coniuge che andrà a vivere con loro.

L’assegnazione della casa coniugale in assenza di figli

Doveroso evidenziare che l’ipotesi suddetta si applica in presenza di prole, ma cosa accade se la coppia non ha figli?

Stando all’ordinamento,  in assenza di figli, il nucleo familiare non esiste del tutto, dunque il giudice non ha motivo alcuno per assegnare la casa al coniuge che non ne risulta titolare.

In tal verso dunque la casa viene assegnata al coniuge che ne è titolare. Nell’ipotesi in cui l’immobile è annoverato tra i beni in  comunione, il che vuol dire che i coniugi ne sono proprietari al 50%, si affacciano due possibilità:

  • Ambedue i coniugi lasciano la casa e la vendono, così da dividere a metà il ricavata della vendita;
  • uno dei due coniugi liquida l’altro per la metà dell’importo divenendo unico titolare dell’immobile.

Tuttavia esistono ipotesi in cui la casa coniugale viene affidata al coniuge che non è titolare: questa opzione si verifica allorquando il coniuge non proprietario dell’immobile propone di usare la casa coniugale per riequilibrare i rapporti economici per un eventuale diritto al mantenimento.

Il giudice in tal caso riconosce al coniuge debole il diritto di abitazione della casa familiare insieme ad un assegno di mantenimento di importo più basso. Specifichiamo che trattasi di diritto abitativo e non di proprietà dell’immobile. Il proprietario resta l’altro coniuge, il quale deve comunque rispettare i suoi obblighi e provvedere al versamento di tasse onde evitare che l’ex coniuge possa subire ripercussioni ( ad esempio in caso di mutuo, vanno pagate le rate mensili affinché la casa non venga pignorata).

L’assegnazione casa coniugale in presenza di figli

Se la coppia ha dei figli abbiamo già detto che il giudice propende sempre per assegnare la casa al coniuge che riceve in affido i figli. Quindi il tutto dipende dal chi dei due nella coppia avrà con sé la prole

Tuttavia anche in questo caso il giudice affida solo ed esclusivamente il diritto di abitazione. Il coniuge, quindi, manterrà quindi ogni suo obbligo nei riguardi dell’immobile in quanto proprietario. Anzi, è bene precisare che il diritto di abitazione non dura vita natural durante: il coniuge infatti ha l’obbligo di sgomberare la casa qualora non ci abiti più stabilmente, o anche se dovesse intraprendere una nuova convivenza o contrae nuova matrimonio.

Inoltre, quando i figli avranno raggiunto la maggiore età è possibile che ci sia la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in particolar modo se i figli sono economicamente indipendenti. Resta pur sempre al giudice la discrezione di stabilire se esistono o meno i presupposti per la revoca, badando solo agli interessi dei figli.

Pur se i figli sono infatti maggiorenni al momento del divorzio, il giudice tiene in considerazione comunque le loro esigenze e la loro posizione economica per decidere se assegnare o meno la casa al coniuge che avrà in carico la prole.

Separazione con addebito: a chi viene assegnata la casa coniugale?

Si parla di separazione con addebito nel momento in cui la colpa della fine del matrimonio è da attribuire ad un solo coniuge, in virtù di una grave violazione dei doveri coniugali e familiari ( ipotesi comune è il tradimento). Se si verifica questa ipotesi il coniuge che subisce può fare espressa richiesta di separazione con addebito ai danni dell’altro.

A tal punto il giudice tiene conto se sussistono i presupposti contro il coniuge al quale è stata addebitata la separazione. Qualora accada ciò, vengono meno dei diritti riconosciuti allo stesso, come ad esempio, la mancata partecipazione all’eventuale spartizione dell’eredità dell’altro, o verrà meno il diritto all’assegno di mantenimento.

Resta di fatto che l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione non sarà influenzata o meno dall’addebito, perché il giudice si pone come unico obiettivo la tutela dei minori.

Anche in questo caso dunque la casa viene affidata al coniuge che avrà con sé i figli, anche se questo è titolare dell’addebito e non è proprietario dell’immobile. Così come se l’ex coniuge “colpevole” è proprietario di casa, questo non avrà l’obbligo di cedere il diritto abitativo in assenza di figli.

Per qualunque dubbio in merito alla questione è pur sempre opportuno rivolgersi a uno studio legale specializzato in diritto di famiglia, con le competenze giuste per ogni delucidazione a riguardo